Art. 9.
(Commissione per l'Albo degli imam).

      1. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituita la Commissione per l'Albo degli imam, di seguito denominata «Commissione», competente per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo di cui all'articolo 7. La Commissione collabora con le istituzioni e le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del Mare Mediterraneo.
      2. La Commissione ha carattere interreligioso ed è composta da dieci membri nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro della pubblica istruzione. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.
      3. La Commissione ha il compito di:

          a) esaminare le domande di iscrizione nell'Albo di cui all'articolo 7 ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;

          b) promuovere iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti nell'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

 

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